LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 18
 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:
a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);
b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);
c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;
d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).
4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2007
3Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera g), L. R. 27/2012
4Comma 2 sostituito da art. 5, comma 36, L. R. 5/2013
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
6Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
7Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
8Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013
9Comma 2 interpretato da art. 18, comma 2, L. R. 6/2014
10Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.