LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 marzo 2003, n. 7

Disciplina del settore fieristico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/04/2003
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione europea, attraverso il sistema fieristico favorisce la promozione delle attività economiche e produttive regionali, lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche regionali, nazionali e internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
2. L'attività fieristica è svolta secondo i principi della concorrenza, della libertà d'impresa, della trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.
3. La Regione partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre Regioni.