LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO III
 Disposizioni per l'edilizia convenzionata e agevolata
Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata e agevolata hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.
2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1. I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto del contributo.
3. Nel caso di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.
Note:
1Articolo interpretato da art. 5, comma 47, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 42, L. R. 22/2007
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 82, L. R. 30/2007
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 81, L. R. 30/2007
4Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 32, L. R. 9/2008
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 14, L. R. 5/2013
6Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 16
 (Successione nell'immobile. Trasferimento delle agevolazioni)
1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'alloggio stesso entro diciotto mesi dalla morte del beneficiario e possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.
2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a causa di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 5/2013
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 5/2013
3Comma 3 abrogato da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 5/2013
4Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 5, L. R. 13/2014
5Comma 2 sostituito da art. 34, comma 6, L. R. 13/2014
6Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
7Comma 2 sostituito da art. 4, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 17
 (Revoche)
1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.
2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000.
2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000 .
2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.
2 quater. Il beneficiario che trasferisce la residenza dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi o di studio è dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando il divieto di vendita o locazione dell'alloggio stesso. Il mancato rientro nella residenza nell'alloggio oggetto del contributo comporta la decadenza dal contributo qualora il trasferimento di residenza all'estero sia avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento di residenza qualora questo sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2; gli importi dovuti a seguito della revoca o della decadenza sono gravati dagli interessi legali calcolati ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000 .
3. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 1, comporta la revoca del contributo con effetto dalla morte del beneficiario.
4. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 2, comporta la revoca del contributo con effetto dal momento del trasferimento di residenza.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 89, L. R. 2/2006
2Comma 2 sostituito da art. 4, comma 16, lettera a), L. R. 5/2013
3Integrata la disciplina del comma 2 ter da art. 4, comma 17 bis, L. R. 5/2013
4Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013
5Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013
6Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 15, L. R. 33/2015
7Integrata la disciplina del comma 2 quater da art. 2, comma 16, L. R. 33/2015
8Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
9Comma 2 interpretato da art. 4, comma 21, L. R. 14/2016