LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 19
 (Occupazione dell'alloggio)
1. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'ATER a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza dall'assegnazione.
2. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dall'ATER e comporta la risoluzione del contratto.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.