LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 18 ante
  (Requisiti dei beneficiari)
1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007 ;
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007 .
c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 286/1998 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 2, L. R. 16/2008
2Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 16/2011
3Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 21/2013
4Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 22/2013
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.