LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

CAPO V bis
 Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi
Art. 24 bis
 (Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi)
1. I referendum di cui ai capi II e V si svolgono una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, e sono indetti dal Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. I referendum si effettuano su tutte le richieste ammesse dalla Commissione di cui all'articolo 4 bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
4. Se sono state ammesse più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 24 ter
 (Interruzione, sospensione e differimento delle operazioni referendarie)
1. Ogni attività o operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1.
4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria o a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Regione, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.
5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Regione indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 bis, commi 3 e 4.
6. Qualora siano indetti referendum previsti dall' articolo 75 della Costituzione , il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 24 bis, che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 24 bis.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 24 quater
 (Votazione)
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018