LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

CAPO V
 Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo
Art. 22
 (Modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare)
1. La proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale corredata delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Spetta alla Commissione di cui all'articolo 4 bis provvedere, con le modalità di cui all'articolo 11, alla verifica e al computo delle firme degli elettori al fine di accertare la regolarità della proposta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente Commissione, la quale è tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 23
 (Referendum propositivo)
1. Gli elettori titolari dell’iniziativa del referendum abrogativo possono, con le modalità e i limiti previsti nel capo II, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.
2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2014
2Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2014
3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
4Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
5Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
Art. 24
 (Forma e contenuti)
1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, o indicati ai sensi dell’articolo 22, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscrittore ne ha preso visione.
5. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2014
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 1, L. R. 15/2018