LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 9
 (Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme)
1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall' articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.
5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 14/2014