LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 7
 (Controllo di ammissibilità della proposta)
1. La Commissione di cui all’articolo 4 bis si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.
2. La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:
a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;
b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5;
c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale.
(3)
3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui al comma 2, lettera d), la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; la Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con i promotori designati i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
5.  
( ABROGATO )
(5)
6.  
( ABROGATO )
(6)
7.  
( ABROGATO )
(7)
8.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
6Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
7Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
8Comma 8 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018