LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 5
 (Proposta di referendum di iniziativa degli elettori)
1. La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 9.
2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a 1.000.
3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 100.
4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.
5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.
6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <<volete che sia abrogato...>> con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.
7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.
8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci.
9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018