LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 4 bis
 (Commissione di garanzia per i procedimenti referendari)
1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.
2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale.
3. Cinque dei membri sono eletti con voto limitato fra soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b) docenti universitari ordinari o associati di materie giuridiche, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto costituzionale e regionale;
c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione.
4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.
5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.
6. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.
9. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale.
10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2018
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 15/2018