LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 4
 (Materie escluse dall'iniziativa referendaria)
1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;
b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;
c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;
d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;
e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;
f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.
(1)
2. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.
Note:
1Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 15/2018