LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 24 bis
 (Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi)
1. I referendum di cui ai capi II e V si svolgono una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, e sono indetti dal Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. I referendum si effettuano su tutte le richieste ammesse dalla Commissione di cui all'articolo 4 bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
4. Se sono state ammesse più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018