LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 20
 (Contenuto delle leggi-provvedimento)
1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.
2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.
2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.
2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.
3.  
( ABROGATO )
(7)
4.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5 bis, comma 2, L. R. 19/2013
2Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014
3Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014
6Comma 2 quater aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
7Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
8Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
9Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 22, comma 2, L. R. 15/2018