LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 10
 (Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori)
1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2 bis. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018