LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 14 bis
 (Fusione di aziende)
1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.
2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 178, comma 7, L. R. 17/2010