LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 12
 (Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene ai contratti collettivi dei comparti pubblici ritenuti più consoni, quali il contratto collettivo nazionale degli enti locali o il contratto collettivo del comparto della sanità pubblica, individuati dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.
3. Lo statuto dell'azienda garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 17/2004
2Comma 2 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 17/2004
3Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 121, L. R. 1/2007