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Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Capo IV
 Trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato
Art. 19
 (Requisiti per la trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato)
1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonché le istituzioni comunque prive dei medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:
a) la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l'esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
b) l'atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volontà di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
c) l'attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati è subordinata alla condizione che le nuove disposizioni statutarie attribuiscano a soggetti privati un ruolo nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.
4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.
5. Il procedimento per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, concessa con decreto del Presidente della Regione, è effettuato secondo le modalità e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia.
6. La Regione esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
Art. 20
 (Revisione statutaria)
1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:
a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
b) la possibilità del mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.
2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.
4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa che regola la materia, l'assunzione della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Art. 21
 (Patrimonio)
1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Le istituzioni, all'atto della trasformazione, provvedono alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 20, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di dismissione previste dall'articolo 20, comma 2.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati all'Amministrazione regionale, che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.
Art. 22
 (Altre tipologie di istituzioni)
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile.