LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 5
 (Organi)
1. Sono organi amministrativi delle aziende:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.
1 bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti.
2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni.
2 bis.Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine non superiore a venti giorni decorso il quale vi provvede d'ufficio.
2 ter. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo statuto, entro la quale deve essere nominato il nuovo organo amministrativo.
2 quater. Qualora non sia nominato il nuovo consiglio di amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il consiglio di amministrazione venuto a scadenza è prorogato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al comma 2 ter.
2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, il consiglio di amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2 quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, sono nulli.
2 septies. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nel decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 .
3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
5. Gli statuti delle aziende prevedono:
a)   ( ABROGATA )
b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;
c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.
(7)
6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.
6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 21/2005
2Comma 2 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 21/2005
3Comma 6 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 21/2005
4Comma 1 bis aggiunto da art. 178, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
5Comma 6 bis aggiunto da art. 178, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 178, comma 2, L. R. 17/2010
7Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 34, L. R. 12/2018
8Parole sostituite al comma 2 bis da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Comma 2 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12Comma 2 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
13Comma 2 septies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.