LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/2003
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Capo VI
 Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
Art. 73
 (Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)
1. La concessione di contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 12/2002.
2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
3. I regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati dovranno essere formalmente integrati, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2, affluiscono nell'unità previsionale di base 3.6.977 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 382 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 4/2005
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 2, L. R. 4/2005
3Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 3, L. R. 4/2005