LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/2003
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Capo V
 Interventi urgenti nel settore del turismo
Art. 49
 (Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI))
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9258 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 103, L. R. 1/2007
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4Comma 1 sostituito da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 53
1. 
( ABROGATO )
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9259 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole <<l'insediamento e il funzionamento>> con le parole <<l'insediamento, il funzionamento e l'attività>>.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 105, comma 3, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 54
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 971 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 57
 (Classificazione delle case e appartamenti per vacanze)
1. Le <<case ed appartamenti per vacanze,>> come definite all'articolo 83 del capo VIII della legge regionale 2/2002, mantengono la classificazione in atto nell'anno 2002 fino al 31 dicembre 2005.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 6, L. R. 6/2005 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 61
1.
L'articolo 130 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 130
 (Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.>>.

2. Le domande di iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, di cui all'articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 62
1.
Il comma 3 dell'articolo 136 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.>>.

Art. 65
1.
Il comma 3 dell'articolo 147 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 147, comma 3, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.64.1.43 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9323 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
Art. 66
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 150 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.>>.

2. Le domande di iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 150 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 67
 (Modifica all'allegato <<A>> della legge regionale 2/2002)
1. All'allegato <<A>> della legge regionale 2/2002, punto 2., <<Dotazioni, impianti e attrezzature>>, al punto 2.062, dopo le parole (escluso il piano terreno) sono inserite le seguenti: <<se tecnicamente realizzabile>>.
Art. 68
1. Il comma 17 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è abrogato.
Art. 69
1.
L'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)
1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera.
2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 in strutture costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per il soggiorno con angolo cottura;
c) mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.
3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto nella camera;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 12 per la collocazione di un posto letto nel vano soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.>>.

Art. 70
1.
L'articolo 8 bis della legge regionale 44/1985, come inserito dall'articolo 23, comma 16, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 bis
 (Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti)
1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere è consentito aggiungere esclusivamente a richiesta documentata del cliente un posto letto temporaneo in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall'articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.
2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell'autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.>>.

Art. 71
 (Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 44/1985)
1.
Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 44/1985 è inserito il seguente:
<<Art. 8 ter
 (Capacità ricettiva)
1. È fatta salva la capacità ricettiva autorizzata nei vani realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge e non oggetto di interventi di ristrutturazione.>>.

Art. 72
 (Strutture ricettive a carattere sociale)
1. I parametri dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985 possono essere ridotti del 50 per cento limitatamente alla superficie utile fissata per le stanze da letto delle strutture ricettive a carattere sociale.