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Legge regionale 5 novembre 2003, n. 17

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2003
Allegati:
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 9
 (Parere per il nulla osta di tipo A)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche, esprime il proprio parere al Ministero competente in merito alle richieste di nulla osta preventivo per l'impiego di radiazioni ionizzanti di categoria A. Il parere viene espresso dalla Direzione regionale competente in materia di salute, con proprio atto, sulla base dell'istruttoria attivata e dopo avere acquisito le valutazioni della commissione tecnica.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.