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Legge regionale 5 novembre 2003, n. 17

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2003
Allegati:
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 8
 (Rilascio del nulla osta)
1. Il Direttore regionale competente in materia di salute, visto il parere della commissione tecnica, provvede al rilascio o al diniego del nulla osta, entro venti giorni dalla data di ricevimento del parere medesimo, e dispone l'invio di copia dello stesso atto all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), secondo le modalità di cui all'allegato XIV del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.
2. Il nulla osta prevede l'obbligo della presentazione di relazioni sulla gestione radioprotezionistica dell'attività, secondo modalità definite con regolamento regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.