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Leggi regionali

Legge regionale 5 novembre 2003, n. 17

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2003
Allegati:
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 7
 (Tariffe)
1. Le spese derivanti dalle procedure previste dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, in conformità all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e successive modifiche.
2. Le tariffe, individuate in relazione alla complessità dell'attività istruttoria, sono riportate nell'allegato A. Il relativo versamento deve essere effettuato prima della presentazione della domanda di nulla osta, allegando a quest'ultima la relativa ricevuta.
3. L'aggiornamento delle tariffe è effettuato mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.