LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Interventi nei settori dell'istruzione e della cultura)
1. 
( ABROGATO )
(5)
2. 
( ABROGATO )
(6)
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. 
( ABROGATO )
(4)
7. Gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23/2001, come modificato dal comma 3, fanno carico al <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena>> iscritto sull'unità previsionale di base 9.7.46.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
2Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
3Comma 5 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
4Comma 6 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
5Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera r), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
6Comma 2 abrogato da art. 38, comma 1, lettera r), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.