LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di 3.554.814,41 euro, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della citata legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2002.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3.554.814,41 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4306 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Finanziamento agli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2002 e ai precedenti>> e con lo stanziamento di 3.554.814,41 euro per l'anno 2003.
3. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento delle spese correnti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'importo di 50.000 euro è vincolato alla realizzazione di uno studio nel campo del benessere, delle pratiche naturali, della qualità.
4. Le modalità per la realizzazione dello studio di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), e per le finalità di cui agli articoli 1 e 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale), è autorizzata l'ulteriore spesa di 120.275,53 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a titolo di acquisizione al bilancio regionale delle quote di spettanza dell'Amministrazione regionale al 31 dicembre 2002, non ancora iscritte, dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 432/1998, ivi comprese le economie di spesa accertate alla stessa data per 120.148,64 euro sui corrispondenti unità previsionale di base e capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sino all'importo di 505.622,94 euro, al conguaglio dei finanziamenti erogati ai Comuni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) in base alle somme a essi spettanti ai sensi degli atti di autorizzazione della spesa della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 505.622,94 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4680 (1.1.152.2.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni a titolo di conguaglio dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 - reiscrizione fondi statali>>.
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. Il comma 63 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è abrogato.
11. 
( ABROGATO )
(5)
12. Gli oneri derivanti dall'articolo 32, comma 8, della legge regionale 10/1998, come da ultimo sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.41.2.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la parola: <<oneri>> sono inserite le parole: <<, in linea capitale e per gli interessi,>>.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23/2002, come modificato dal comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. 
( ABROGATO )
(6)
16.
Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:
<<7. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 6, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2004 ed esclusivamente alle nascite avvenute a decorrere da tale data. Sono altresì ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, previa presentazione di apposita domanda nei termini da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, i soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito di <<coppia coniugata>> relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti. Per gli stessi si prescinde dal possesso del reddito non inferiore al limite di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 49/1993. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del presente comma, nell'ambito dell'articolo 14 nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, la parola <<coniugi>> deve intendersi come riferita a <<genitori>>.>>.

17. Avuto riguardo al disposto di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16, gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del medesimo comma 7 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.65.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 5, comma 10, L. R. 2/2006 , a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento giuntale di cui all'art. 5, comma 9, L.R. 2/2006.
2Comma 9 abrogato da art. 5, comma 10, L. R. 2/2006 , a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento giuntale di cui all'art. 5, comma 9, L.R. 2/2006.
3Comma 8 abrogato da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006. L'abrogazione differita di cui al comma 10 dell'art. 5, L.R. 2/2006 rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del comma medesimo, ad opera dell'art. 65, comma 3, L.R. 6/2006.
4Comma 9 abrogato da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006. L'abrogazione differita di cui al comma 10 dell'art. 5, L.R. 2/2006 rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del comma medesimo, ad opera dell'art. 65, comma 3, L.R. 6/2006.
5Comma 11 abrogato da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006.
6Comma 15 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
7L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPReg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).