LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvata dal CIPE con deliberazione n. 70 del 3 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001, nel limite delle somme effettivamente trasferite e per le finalità di cui all'accordo di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli interventi previsti dall'accordo di programma sono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.
2. Agli interventi di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 4.673.428 euro autorizzata per l'anno 2003 con l'articolo 1, comma 3 (tabella A2), a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3376, di nuova istituzione, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. I due limiti d'impegno ventennali di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990), e all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), sono assegnati in unica soluzione, per l'annualità 2004 e per quelle successive, a ciascun Comprensorio montano nella misura dell'ammontare delle annualità concesse, nell'anno 2003 e per il medesimo titolo, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.
4. Con riferimento ai limiti di impegno di cui al comma 3, alle Province di Trieste e Gorizia è assegnato, complessivamente, l'ammontare dell'annualità attribuita nell'anno 2003 alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.
5. In relazione al disposto dei commi 3 e 4, nell'unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 1623 dell'allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: <<Assegnazioni annue costanti a favore delle Province, dei Comprensori montani e degli altri enti succeduti alle soppresse Comunità montane, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10>>.
6. La quota di cui al comma 4 è suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2002, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza, ed erogata in unica soluzione.
7. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), ai fini dell'individuazione dei criteri e delle modalità per l'adesione al patto di stabilità da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:
a) si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi attribuiti a tale titolo a Province e Comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno;
b) si considerano spese eccezionali le spese sostenute mediante l'utilizzo di avanzi d'amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché le spese correnti sostenute mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).
8. L'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali provvede, entro il 15 settembre 2003, ad adeguare il regolamento di cui all'articolo 3, comma 16, della legge regionale 1/2003 alle previsioni di cui al comma 7.
9. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a sostituire uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), con un intervento finalizzato al completamento della ristrutturazione dell'edificio <<ex eliporto>> da adibire a sede del distaccamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per un importo pari agli interventi sostituiti. A tal fine il comune di Cividale del Friuli presenta alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda indicante l'intervento o gli interventi da sostituire, corredata del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, approva l'integrazione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.
10. Con le medesime modalità previste dal comma 9 possono essere approvate ulteriori integrazioni e modifiche al programma di opere pubbliche previsto dall'articolo 3, comma 37, della legge regionale 4/2001, su richiesta degli enti interessati, da presentarsi alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il 31 dicembre 2005.
11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Parole sostituite al comma 10 da art. 17, comma 11, L. R. 17/2004
2Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 61, L. R. 1/2005