LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.01 - Consiglio regionale

Art. 8
 (Sospensione dell'assegno vitalizio)
1. Qualora l'assessore cessato dalla carica venga nuovamente nominato componente della Giunta regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata della carica. Alla cessazione della stessa, l'assegno viene ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad un Consiglio regionale o venga nominato assessore di un'altra Regione o componente del Governo nazionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati o della nuova carica.
3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare l'avvenuta elezione o nomina di cui al comma 2.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale è analogamente sospesa in caso di nomina del titolare ad assessore regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/2015
2Parole soppresse al comma 3 da art. 11, comma 7, L. R. 14/2023