LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.01 - Consiglio regionale

Art. 13
 (Opzione sul trattamento economico)
1. Gli assessori in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 possono optare, in alternativa alle indennità di cui agli articoli 3 e 4, per una indennità equivalente al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a corrispondere all'assessore, in luogo delle indennità di cui agli articoli 3 e 4, una indennità di importo complessivamente equivalente a quello del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente della Regione. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente della Regione. Se è avvenuta all'atto della nomina, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.
4. Le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 4 sono operate solo sulla quota di indennità equivalente a quella ivi stabilita.