LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2003
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Disposizioni concernenti il settore territorio e ambiente
Art. 12
 (Disposizioni modificative in materia di edilizia residenziale pubblica, di energia, di ricostruzione e di Consorzi di bonifica)
1. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) la lettera v) è sostituita dalla seguente:
<<v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 9/1999 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa);>>.

2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. All'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), come modificato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo <<. Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante>>.
6. All'articolo 5 della legge regionale 66/1991, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 40/1996 le parole <<fino al venti per cento>> sono sostituite dalle parole <<fino al cinquanta per cento>>;
b) al comma 13 le parole <<del dieci per cento>> sono sostituite dalle parole <<del sette per cento>>.
7. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2005.
8. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 7 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2005.
9. I commi 1 e 2 dell'articolo 139 (Ulteriori norme di intervento nelle zone terremotate del Friuli), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono abrogati.
10. All'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1997 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 80, della legge regionale 4/2001, ai commi 1 e 4, le parole <<31 dicembre 2002>> sono sostituite dalle parole <<30 giugno 2004>>.
11.
All'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), il comma 5 bis, come aggiunto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 40/1996, è sostituito dal seguente:
<<5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite nonché da coloro che abbiano comunque utilizzato il contributo al di fuori delle procedure del presente articolo. I soggetti indicati nella prima categoria sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine, in base alla data dell'atto di assegnazione provvisoria, alla consistenza del nucleo familiare e all'età del componente più anziano della famiglia. I soggetti indicati nella seconda categoria seguono nella stessa graduatoria l'ultimo dei soggetti indicati nella prima categoria del presente articolo e sono graduati in base all'entità del contributo utilizzato a partire dall'importo meno elevato.>>.

12.
All'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica), dopo il comma 6 vengono aggiunti i seguenti commi:
<<6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall'articolo 8 della presente legge, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, utilizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.
6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.>>.

13.
All'articolo 3 della legge regionale 28/2002, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, si applica solo con riferimento all'articolo 11 della legge medesima.>>.

14. All'articolo 14, comma 10, primo periodo, della legge regionale 28/2002, dopo la parola <<contribuenza>> sono aggiunte le parole <<relativa agli immobili censiti nel catasto terreni>>.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 17, comma 7, L. R. 15/2004
2Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
4Comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici)
1. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.>>;

c) al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;>>;

d)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

2.
L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.>>.

3. All'articolo 7 della legge regionale 14/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse le parole <<ordinaria e>>;
b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole <<dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f),>> sono aggiunte le seguenti <<nonché degli enti pubblici economici,>>.
4. All'articolo 9 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.>>;

b) il comma 13 è abrogato.
5. 
( ABROGATO )
(2)
6. 
( ABROGATO )
(3)
7. 
( ABROGATO )
(4)
8.
L'articolo 24 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Clausole contrattuali)
1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.>>.

9. 
( ABROGATO )
(5)
10. 
( ABROGATO )
(1)
11. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002, al comma 1, primo periodo, dopo le parole <<all'articolo 3, comma 1>> sono aggiunte le parole <<e 2>>.
12. All'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, l'alinea è sostituito dal seguente <<Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:>>.
13.
All'articolo 61 della legge regionale 14/2002, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.>>.

14. All'articolo 62, comma 1, primo periodo, della legge regionale 14/2002, sono soppresse le parole <<entro i quali devono essere ultimati i lavori, nonché quelli>>.
15. 
( ABROGATO )
(6)
16. In via di interpretazione autentica in materia di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare la progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori, la sola progettazione o la sola esecuzione dei lavori.
Note:
1Comma 10 abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, L.R. 14/2002.
2Comma 5 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
3Comma 6 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
4Comma 7 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
5Comma 9 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
6Comma 15 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
Art. 14

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
2Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
3Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
4Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 11/2015
Art. 15
 (Disposizioni modificative in materia di urbanistica)
1. 
( ABROGATO )
(3)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3.
All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/1992, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.>>.

4. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 21/2015
3Comma 1 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 26 bis, L.R. 13/2000.
Art. 16
 (Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. Gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone), sono abrogati.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), le parole <<enti, compresi i Comuni e i loro Consorzi, società, associazioni, istituzioni e ditte private>> sono sostituite dalle parole <<enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro>>.
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, nell'unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 la denominazione del capitolo 3671 è sostituita dalla seguente: <<Spese per la progettazione, la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - ricorso al mercato finanziario>>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 22/1985, come sostituito dal comma 5, fanno carico alla unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 3671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 4, comma 136, L. R. 1/2004 , a decorrere dall'1 maggio 2004.
2Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3Comma 5 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007
Art. 17
 (Disposizioni modificative in materia di interventi a favore delle aree alluvionate della regione e di protezione civile)
1. All'articolo 2 (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, lettera b), dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;
b) al comma 7, le parole <<e privati>> sono soppresse; dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;
c)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
<<8 bis. Le domande di contributo già presentate alla Direzione regionale della protezione civile dai privati ai sensi del comma 5, lettera b), sono trasmesse dalla stessa Direzione ai Comuni competenti per l'istruttoria, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003, pubblicato nel BUR n. 5 del 29 gennaio 2003. Le domande sono istruite dai Comuni, anche se pervenute ai Comuni stessi oltre il termine previsto dallo stesso decreto del Presidente della Regione.>>;

d)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le ordinanze ministeriali adottate, ai sensi dell'articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con riferimento agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002.>>;

e) il comma 11 è abrogato.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), nella unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 nella denominazione del capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico alla unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4.
All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua nell'area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.>>.

Art. 18
 (Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento e di attività estrattive)
1. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), le parole <<sino al 31 dicembre 2002>> sono sostituite dalle parole <<sino al 31 dicembre 2004>>.
2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. All'articolo 18, comma 26, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole <<e pernottamento>> sono sostituite dalle parole <<, pernottamento e lavanderia interna>>.
6. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 25/2005
2Comma 6 abrogato da art. 39, comma 1, lettera o), L. R. 12/2016
3Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017
4Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017
Art. 19
 (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche")
1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 (L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002) e 14 marzo 2003, n. 11 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera 131/2002) e nelle more dell'istituzione delle Autorità d'ambito previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per il parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", le Amministrazioni provinciali stabiliscono, nell'arco temporale 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento, da applicarsi sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili e industriali; l'aumento tariffario non può eccedere la misura del 5 per cento annuo.
2. Gli aumenti tariffari di cui al comma 1 sono finalizzati all'attuazione degli interventi urgenti contenuti nei singoli piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, e inseriti nell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche".
3. I soggetti gestori sono tenuti ad applicare e riscuotere, secondo la procedura vigente, gli aumenti tariffari di cui al comma 1; le somme riscosse sono fatte confluire in appositi fondi provinciali vincolati per le finalità di cui al comma 2, gestiti d'intesa con i Comuni interessati.
4. L'aumento tariffario di cui al comma 1 si applica anche alle gestioni in economia.
5. Sono confermati gli aumenti tariffari eventualmente già determinati per le finalità di cui al comma 1.
6. Le Amministrazioni comunali devono predisporre l'aumento tariffario di cui al comma 1, con atto anche successivo al termine di approvazione del bilancio.
7. Modifiche e aggiornamenti dell'arco temporale e dei limiti degli incrementi tariffari di cui al comma 1 verranno adottati con decreto del Presidente della Regione, su conforme previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ad eventuali successive deliberazioni CIPE in materia.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 33, L. R. 1/2004
2Comma 6 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 11/2004