LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2003
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 21
 (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, non ancora iscritti all'AIA, possono beneficiare degli incentivi in materia di politica attiva del lavoro concessi dalle Province anche per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'AIA, a condizione che la domanda di contributo venga presentata successivamente alla richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente rispetto all'erogazione del contributo.
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. 
( ABROGATO )
(5)
7. 
( ABROGATO )
(6)
8. 
( ABROGATO )
(7)
9. 
( ABROGATO )
(8)
10. 
( ABROGATO )
(9)
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16.
Dopo il comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Avuto riguardo all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.>>.

17. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12/2002, è aggiunta la seguente:
<<c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005 . Le somme gia' assegnate alle Province per la concessione di borse di studio possono essere utilizzate secondo le modalita' di cui all'art. 79, comma 11 della L.R. 18/2005.
3Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
7Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
8Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
9Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
10Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
11Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
12Comma 13 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
13Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
14Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010