LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2003
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni in materia di beni regionali e comunali, di libro fondiario e modifiche alla legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Beni immobili da acquisire al demanio comunale)
1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza e di servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite nella toponomastica dei Comuni e aventi destinazione pubblica, sono trasferite ai Comuni competenti per territorio.
2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ai fini dell'intavolazione dei beni di cui al comma 1, è sufficiente che i beni medesimi vengano individuati con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. Le domande di intavolazione dei beni devono venire presentate dai Comuni.>>.

2. L'articolo 4 (Regime transitorio per la vendita di beni immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione) della legge regionale 38/1996, è abrogato.
3. All'articolo 30 (Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale) della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 5 e 7 le parole <<non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile>> sono soppresse;
b) al comma 8, come modificato dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 11/1999, le parole <<non registrati di cui all'articolo 815 del codice civile>> sono soppresse;
c)
dopo il comma 8 bis, come inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 13/2002, è inserito il seguente:
<<8 ter.I beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d'istruzione e/o formazione professionale.>>;

d) al comma 9 le parole <<Delle cessioni di cui ai commi 8 e 8 bis>> sono sostituite dalle parole <<Delle cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter>>.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. 
( ABROGATO )
(2)
6.
Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 28/2002, è sostituito dal seguente:
<<1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.>>.

Note:
1Comma 4 abrogato da art. 31, comma 1, lettera h), L. R. 15/2010
2Comma 5 abrogato da art. 31, comma 1, lettera h), L. R. 15/2010