LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/02/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
450.01 - Caccia
220.03 - Artigianato

Art. 4
 (Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente nazionale protezione animali - sezione provinciale di Trieste, un contributo straordinario per l'acquisto delle attrezzature necessarie all'ambulatorio veterinario e per la ristrutturazione dell'edificio di via Marchesetti 10/4, destinati all'ospitalità in strutture protette, alla cura e al ricovero di animali domestici e della fauna selvatica.
2. La domanda di contributo è presentata entro il 20 febbraio 2003 alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della sanità pubblica veterinaria, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.2.41.2.4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Area science park di Trieste, per la redazione di un progetto preliminare per l'istituzione del Dipartimento di Medicina molecolare, mediante l'utilizzo di strutture già esistenti e collaudate, compresa l'ipotesi progettuale dell'edificio sede dell'istituto da erigersi nel comprensorio di Cattinara o, in alternativa, in uno dei due campus dell'Area.
5. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4510 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" un contributo di 100.000 euro, finalizzato ad attuare, d'intesa con gli enti locali interessati, uno studio inerente alla presenza dei disordini della memoria (demenze senili) nella popolazione assistita, al fine di rilevare, nell'ambito delle fasce di età comprese tra cinquantacinque e novantanove anni, l'incidenza dei fattori di rischio e le iniziative socio-sanitarie da attuare per dare risposte conseguenti.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4517 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, nel cui territorio si manifestano infestazioni di simulidi, finanziamenti fino al 100 per cento delle spese relative alle operazioni di disinfestazione effettuate direttamente dai Comuni o tramite ditte specializzate ovvero attraverso l'intervento, con personale e attrezzature proprie, delle Aziende sanitarie competenti per territorio.
10. La richiesta per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 9 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della sanità pubblica veterinaria.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Qualora con sentenza sia stata o venga accertata l'insussistenza del diritto alla somministrazione gratuita di medicinali impiegati secondo il cosiddetto "multitrattamento Di Bella", disposta con provvedimento giurisdizionale emanato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il costo dei farmaci erogati sino alla data di deposito della sentenza resta, in via eccezionale, a carico delle Aziende sanitarie regionali.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni un finanziamento straordinario fino a 3.930.000 euro, al fine di fare fronte ai maggiori oneri relativi all'anno 2001 per la corresponsione dell'assegno di cura e assistenza, di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali).
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 3.930.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4712 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2003, all'Associazione regionale dei Club degli alcolisti in trattamento (ARCAT) di Udine un contributo straordinario, fino a un massimo di 30.000 euro, a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento dei servitori - insegnanti nel sistema ecologico sociale. L'associazione presenta alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata del programma dei corsi da effettuare nell'anno 2003 e del relativo preventivo di spesa.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4766 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere programmi informativi e formativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
18. La realizzazione del servizio di cui al comma 17, qualora il valore di stima sia inferiore alla soglia comunitaria, può essere affidata mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di una gara ufficiosa tra un numero di soggetti non inferiore a cinque.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. In relazione alle funzioni di carattere sanitario già svolte, in regime convenzionale con il servizio sanitario regionale, dall'Associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi per il Friuli Venezia Giulia - sezione di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla medesima un contributo straordinario fino a un massimo di 250.000 euro per concorrere al ripianamento dei disavanzi derivanti dalla gestione dell'attività di riabilitazione sanitaria svolta fino al 31 dicembre 1999. Al fine della concessione e dell'erogazione del contributo, l'associazione presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 e del relativo atto di approvazione del competente organo deliberante.
21. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, sono disposti i termini e le condizioni per la concessione del contributo previsto dal comma 20, ivi comprese le modalità per la verifica della regolarità della gestione connessa all'attività svolta dall'associazione.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Per l'attività di carattere socio-assistenziale svolta a favore degli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia dalla Fondazione "Bambini e Autismo" - onlus, con sede in Pordenone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla medesima un contributo straordinario per l'anno 2003 di 200.000 euro.
24. Al fine della concessione ed erogazione del contributo, la fondazione di cui al comma 23 presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali, corredata del programma delle attività di carattere socio-assistenziale per l'anno 2003 e del relativo quadro economico di spesa.
25. Contestualmente alla concessione del contributo di cui al comma 23 è autorizzata l'erogazione in via anticipata nella misura dell'80 per cento dell'importo concesso. Alla presentazione del rendiconto di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), corredato di relazione sull'attività svolta di carattere socio-assistenziale, viene erogato il saldo di tale contributo.
26. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4774 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "I ragazzi della panchina" di Pordenone un contributo una tantum di 20.000 euro per le finalità proprie dell'associazione.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4765 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum all'Associazione "Spyraglio" - Assistenza malati terminali di Monfalcone, per le finalità proprie dell'associazione.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4757 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum all'Associazione problematiche sociali di Trieste, Comunità alloggio, per interventi di carattere socio-assistenziale a favore di minori e di adulti portatori di handicap psichici.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4795 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di solidarietà internazionale Jobel - onlus, di San Vito al Torre, un finanziamento a sostegno delle attività istituzionali di solidarietà internazionale.
34. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 33 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso ed erogato in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendiconto.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4776 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana Parkinson - sezione di Trieste, un contributo straordinario a sostegno delle finalità istituzionali.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Bambini in ospedale" - onlus (ABIO) un contributo straordinario a sostegno delle finalità istituzionali.
39. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4780 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Solidarmondo - onlus, di Casarsa della Delizia, una sovvenzione straordinaria per il completamento, l'allestimento e l'avvio del Centro di prevenzione e cura "S. Luigi Scrosoppi", a Kouvè in Togo.
41. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 40 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. La sovvenzione è concessa ed erogata in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendiconto.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4938 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale disabili del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 250.000 euro a parziale sollievo degli oneri derivanti dal mutuo assunto dall'associazione medesima per fare fronte alle spese sostenute per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredamento di una struttura alberghiera destinata, prevalentemente, a ospitare le persone portatrici di handicap che devono effettuare cure balneo/termali a Grado.
44. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione regionale di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione connessa, dell'elenco analitico delle spese sostenute e di eventuali altri contributi ricevuti.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4673 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. 
( ABROGATO )
47. 
( ABROGATO )
48. 
( ABROGATO )
49. 
( ABROGATO )
50. A riconoscimento dell'attività svolta nell'anno 2002 nel settore della scuola e delle comunicazioni in campo interculturale, il Servizio autonomo per l'immigrazione è autorizzato a concedere alle Province di Udine e Pordenone, rispettivamente, un contributo forfetario di 130.000 euro e di 40.000 euro. A riconoscimento delle attività svolte nell'anno 2002 per facilitare l'accesso ai servizi agli immigrati e alle loro famiglie, il Servizio autonomo per l'immigrazione è altresì autorizzato a concedere un contributo forfetario ai seguenti Comuni, nelle misure sottoindicate:
a) Udine, 50.000 euro;
b) Trieste, 40.000 euro;
c) Pordenone, 40.000 euro;
d) Monfalcone, 10.000 euro.
51. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 46 a 49 fanno carico all'unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico ai bilanci medesimi.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico ai bilanci medesimi.
53. In relazione all'attività svolta dall'Associazione "Progetto aggregazione giovanile", promotrice del gruppo di sostegno regionale alle donne afgane "Dalla parte delle donne" che, facendo capo al Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in Afghanistan, lavora per l'affermazione e promozione dei diritti violati delle donne e dei bambini afgani, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2003 a valere sull'autorizzazione disposta con il comma 66, tabella C, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.45.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Collegio delle Missioni africane di Verona, filiale di Cordenons, per il finanziamento di due interventi attinenti alla realizzazione di pozzi d'acqua potabile in Kenia e in Etiopia.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata della relazione tecnica e del progetto definitivo degli interventi da realizzare. Il contributo può essere anticipato nella misura dell'80 per cento.
56. Il collaudo delle opere di cui al comma 54, con certificazione, deve essere effettuato da un tecnico professionista, ingegnere o geologo, riconosciuto dai governi locali del Kenia e dell'Etiopia, tecnico comunque diverso dal progettista delle opere e dal direttore dei lavori, e non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa costruttrice.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 184.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.61.2.570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6799 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. 
( ABROGATO )
(9)
59. 
( ABROGATO )
(3)
60. Nelle more della definizione della rete di strutture per anziani accreditate per diversi livelli di intensità, delle modalità di accesso dell'utenza a tali strutture nonché dei criteri di qualificazione degli oneri sanitari e di rilievo socio-sanitario da porre a carico dei diversi soggetti istituzionali e dell'utenza, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 2) e 3), della legge regionale 10/1998, le rette in vigore alla data dell'1 gennaio non possono essere aggiornate nel corso dell'anno solare.
61. Il rispetto di quanto disposto dal comma 60 è condizione per la fruizione, diretta o indiretta, da parte dei soggetti gestori di strutture di accoglienza residenziale, dei benefici di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), ovvero di prestazioni sanitarie dirette o indirette facenti carico al servizio sanitario regionale per l'anno 2003. A tal fine, i soggetti gestori inviano specifica dichiarazione alle Aziende sanitarie competenti per territorio entro il 28 febbraio 2003.
62. 
( ABROGATO )
63. 
( ABROGATO )
(1)
64. 
( ABROGATO )
65. Per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili nell'anno 2003, relativamente agli interventi di cui al comma 47 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 64, sono tenute prioritariamente in considerazione le istanze presentate nell'anno 2002.
66. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Comma 63 abrogato da art. 3, comma 10, L. R. 14/2003
2Abrogati i commi 46, 47, 48 e 49 da art. 35, comma 1, L.R. 5/2005. Le disposizioni di cui ai citati commi continuano tuttavia ad applicarsi fino alla data di approvazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge, come stabilito dall'art. 5, comma 22, L.R. 15/2005.
3Comma 59 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
4Comma 62 abrogato da art. 5, comma 10, L. R. 2/2006 , a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento giuntale di cui all'art. 5, comma 9, L.R. 2/2006.
5Comma 62 abrogato da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006. L'abrogazione differita di cui al comma 10 dell'art. 5, L.R. 2/2006 rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del comma medesimo, ad opera dell'art. 65, comma 3, L.R. 6/2006.
6Comma 64 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
7L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPReg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).
8Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
9Comma 58 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 12/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/2000.