LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Capo II
 Strumenti, procedure e organismi di programmazione
Art. 5
 (Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati)
1. È istituito il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.
2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito:
a) la quota destinata al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
a bis) la quota destinata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10;
b) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter;
c) l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;
d) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette previste dall'articolo 4, comma 5.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
4Comma 2 sostituito da art. 7, comma 54, lettera a), L. R. 17/2008
5Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 7, comma 55, L. R. 17/2008
6Comma 2 sostituito da art. 1, comma 26, L. R. 7/2015
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 3, lettera b), numero 1), L. R. 24/2016
8Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 3, lettera b), numero 2), L. R. 24/2016
9Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 92, lettera a), L. R. 31/2017
10Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 36, L. R. 45/2017
11Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 23, L. R. 12/2018
Art. 6
 (Sostegno agli enti di cui all'articolo 10)
1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'articolo 5.
2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, ivi comprese le spese istituzionali e di funzionamento, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
6Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
7Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
8Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008
9Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 17/2008
10Comma 1 sostituito da art. 7, comma 54, lettera b), numero 1), L. R. 17/2008
11Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 38, L. R. 24/2009
12Comma 1 sostituito da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 7/2015
13Comma 3 abrogato da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 7/2015
14Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 27, lettera c), L. R. 7/2015
15Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
16Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 92, lettera b), L. R. 31/2017
17Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 12/2018
18Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 1, comma 19, L. R. 12/2018
Art. 6 bis
 (Istituzione della Giornata dei corregionali all'estero)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce la "Giornata dei corregionali all'estero" per ricordare l'emigrazione friulana, giuliano - dalmata e slovena e di quanti hanno dovuto lasciare la terra d'origine, nonché per conservare e promuovere la conoscenza, in regione e all'estero, della storia dell'emigrazione e delle diverse identità culturali e linguistiche che la compongono.
2. La "Giornata dei corregionali all'estero" viene celebrata annualmente in una data stabilita con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella quale sono definite anche le iniziative da realizzare per le finalità di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste al presente articolo fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 76, L. R. 14/2016
Art. 7
 (Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)
1. È istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.
2. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:
a) esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;
b) formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale;
d) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all'articolo 10.
3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Parole soppresse al comma 8 da art. 11, comma 3, L. R. 12/2003
3Comma 8 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014
4Comma 9 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014
Art. 8
 (Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)
1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Regione o l'Assessore delegato, che lo presiede;
b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
c) due Sindaci di Comuni in rappresentanza del territorio regionale, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;
d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;
e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine.
3. Il Comitato dura in carica per la legislatura, e comunque fino alla sua ricostituzione.
4. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 4, L. R. 12/2003
3Articolo sostituito da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 9
 (Coordinamento permanente per i migranti)
1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e la Consulta regionale dell'immigrazione eleggono i membri della propria segreteria permanente.
2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.
3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:
a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;
b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Comitato e della Consulta;
c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.
4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.
5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.
6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2005