LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

CAPO V
 Esercizio associato di funzioni comunali
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
2Partizione di cui fa parte l'art. 25, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 17/2004
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 28
 (Comunità di vallata)
1. Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite con legge regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, Comunità di vallata che, sotto l'aspetto ordinamentale, corrispondono ai Comuni.
2. L'istituzione di cui al comma 1 è promossa su richiesta di due o più Comuni.
3. La legge regionale che istituisce le Comunità di vallata garantisce per ogni Comune originario il Municipio, con un organo di rappresentanza dei cittadini del Comune medesimo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.