LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

CAPO III
 Programmazione
Art. 19
 (Programmazione per lo sviluppo montano)
1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai Comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato <<piano regionale>>, con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.
2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziare stanziate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste.
3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.
4. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.
5. Il programma triennale costituisce elemento di riferimento nella predisposizione degli obiettivi e delle strategie degli strumenti urbanistici generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i piani degli enti locali operanti nel territorio dei singoli Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste. Tale disposizione si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma triennale costituisce altresì riferimento per i piani comunali di settore, previsti dall'articolo 34 della legge regionale 52/1991, per l'attuazione dei progetti di opere pubbliche.
6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal Consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale.
7. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.
8. La presentazione del rapporto annuale di attuazione del programma costituisce condizione per l'erogazione in via anticipata di una quota fino al 100 per cento dell'assegnazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a).
9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.
10. Le Province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 12/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017
Art. 20
 (Fondo regionale per lo sviluppo montano)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.
2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.
3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste:
a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21;
b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.

4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale.
5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.
6. I commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002. Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 76, L. R. 1/2005
2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 6, comma 57, L. R. 12/2006 nel testo modificato da art. 5, comma 89, L. R. 30/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017