LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

CAPO I
 Istituzione e funzioni dei Comprensori montani
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, numeri 1 bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge disciplina l'istituzione dei Comprensori montani.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 4, L. R. 18/2011
Art. 2
 (Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)
1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.
2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.
3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.
4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.
5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.
6 L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.
7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 6, L. R. 12/2003
2Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 6, L. R. 12/2003
Art. 3
 (Conferenza permanente per la montagna)
1. È istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.
3. La Conferenza è composta da:
a) il Presidente della Regione;
b) l'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;
c) l'Assessore regionale alle autonomie locali;
d) l'Assessore regionale alle finanze;
e) l'Assessore regionale alla programmazione;
f) i Presidenti delle Province;
g) i Presidenti dei Comprensori montani;
h) un rappresentante dei Comuni per ogni zona montana omogenea di cui all'allegato A, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);
i) il Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna s.p.a.

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale delegato.
5. La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni la struttura regionale può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della delegazione regionale dell'UNCEM.
6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
 (Comprensori montani)
1. I Comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
2. Nelle zone omogenee dell'allegato A sono istituiti i seguenti Comprensori montani:
a) il Comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;
b) il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
c) il Comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese.
d) il Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi Comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.
Art. 5
 (Funzioni dei Comprensori montani)
1. I Comprensori montani:
a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;
b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;
c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;
d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;
e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) foreste;
c) agricoltura;
d) risparmio energetico e riscaldamento;
e) turismo;
f) commercio.

3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 4/2008
2Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.
Art. 6
 (Province)
1. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai Comprensori montani.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1 bis, L. R. 20/2016
Art. 7
 (Funzioni nel settore forestale)
1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell'ambiente.
2. Ai Comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, già esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), relative a:
a) piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati;
b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;
c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l'acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature;
d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte di soggetti privati;
e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3).

3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilità forestale di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è trasferita ai Comprensori montani la proprietà, la gestione e la manutenzione delle medesime.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008
Art. 8
 (Attribuzioni in materia di difesa del suolo)
1. I Comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Comprensori montani nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:
a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;
b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano.

2. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 47, L. R. 2/2006
2Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera e), L. R. 11/2015
Art. 9
 (Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo)
1. Ai Comprensori montani sono trasferite le competenze relative:
a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);
b) agli interventi per l'acquisto da parte di Comuni e loro consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessari al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione, compreso lo sgombero delle nevi, delle strade interpoderali nei territori montani, previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 6), della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione);
c) (ABROGATA);
d) (ABROGATA).

2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande già presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1.
3. Ai Comprensori montani sono delegate le competenze relative:
a) agli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei Consorzi di bonifica;
b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in Comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale;
c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.

4. I Comprensori montani esercitano le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, e all'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea e del Piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.
5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva competenza territoriale.
6. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.
7. I Comprensori montani possono svolgere, previa determinazione della Giunta regionale, attività istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2003
3Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2003
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 12/2003
5Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2015