LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 5
 (Funzioni dei Comprensori montani)
1. I Comprensori montani:
a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;
b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;
c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;
d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;
e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) foreste;
c) agricoltura;
d) risparmio energetico e riscaldamento;
e) turismo;
f) commercio.

3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 4/2008
2Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.