LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 49
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dall'1 aprile 2003:
a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna);
b) la legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna);
c) la legge regionale 13 maggio 1991, n. 16 (Recupero somme liquidate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22);
d) gli articoli 1 e 3 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso);
e) i commi da 1 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative).