Art. 38
(Disposizioni programmatiche transitorie)
1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della Giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi Comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017