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Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 31
 (Disposizioni di prima applicazione)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune sede della soppressa Comunità montana con il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, compresa nell'ambito territoriale del Comprensorio montano, convoca il Consiglio composto secondo quanto previsto dall'articolo 13. Presso la medesima Comunità montana è stabilita la sede provvisoria del Comprensorio montano, salvo diversa determinazione del Consiglio.
2. In via di prima applicazione, il sindaco di cui al comma 1 convoca entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea dei capigruppo di minoranza dei consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano per l'espressione della designazione congiunta dei propri rappresentanti.
3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora, nel termine di cui al comma 2, la designazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati.
4. Il Consiglio, nel corso della prima seduta, elegge tra i propri componenti la Giunta composta, sino all'elezione della nuova Giunta, dal Presidente e da quattro membri.
5. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Comprensorio montano rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di cui all'articolo 12, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 11.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, provvede in via sostitutiva, entro i successivi dieci giorni, il commissario straordinario della soppressa Comunità montana individuata ai sensi del comma 1.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4, con decreto del Presidente della Regione, è nominato un commissario straordinario per l'amministrazione del Comprensorio montano sino alla nomina degli organi di cui al comma 5.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.