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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 22
 (Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna)
1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalità i Comprensori e le Province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:
a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008