LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 20
 (Fondo regionale per lo sviluppo montano)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.
2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.
3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste:
a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21;
b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.

4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale.
5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.
6. I commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002. Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 76, L. R. 1/2005
2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 6, comma 57, L. R. 12/2006 nel testo modificato da art. 5, comma 89, L. R. 30/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017