LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 19
 (Programmazione per lo sviluppo montano)
1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai Comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato <<piano regionale>>, con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.
2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziare stanziate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste.
3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.
4. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.
5. Il programma triennale costituisce elemento di riferimento nella predisposizione degli obiettivi e delle strategie degli strumenti urbanistici generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i piani degli enti locali operanti nel territorio dei singoli Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste. Tale disposizione si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma triennale costituisce altresì riferimento per i piani comunali di settore, previsti dall'articolo 34 della legge regionale 52/1991, per l'attuazione dei progetti di opere pubbliche.
6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal Consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale.
7. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.
8. La presentazione del rapporto annuale di attuazione del programma costituisce condizione per l'erogazione in via anticipata di una quota fino al 100 per cento dell'assegnazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a).
9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.
10. Le Province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 12/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017