LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 17
 (Disposizioni finanziarie e contabili)
1. Ai Comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali.
2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura è determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale:
a) devoluzione di quote fisse delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;
b) finanziamenti a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20.

Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.