LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 13
 (Consiglio)
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dei Comprensori montani.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio montano, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, nominati secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo. I sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.
3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora l'individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi del comma 2.
4. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli, anche in via continuativa, nel Consiglio.
5. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni.
6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.
7. Il Consiglio delibera i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti;
b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
c) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
d) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comprensori montani presso enti, aziende e istituzioni;
e) gli altri atti previsti dalla legge.

8. Lo statuto dei Comprensori montani può attribuire al Consiglio ulteriori competenze, fatte salve quelle riservate dalla legge ad altri organi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.