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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 11
 (Statuto)
1. Lo statuto dei Comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati.
2. Lo statuto è approvato dal Consiglio dei Comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.
3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 11, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.