LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce alle associazioni ornitologiche regionali il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale.
2. Tale ruolo si estrinseca in particolare attraverso le seguenti iniziative:
a) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varietà per le specie realizzate in cattività;
b) di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonché concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale;
c) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;
d) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.