LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/10/2002
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 7
 (Competenze dell'Ente)
1. Nell'ambito del proprio territorio e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'EZIT, in particolare:
a) promuove e favorisce lo sviluppo economico e infrastrutturale dell'area amministrata autorizzando gli insediamenti di attività industriali, economiche e di servizi;
b) provvede alla programmazione e pianificazione del territorio;
c) acquisisce, vende e dà in locazione aree e immobili al fine di consentire la realizzazione di insediamenti industriali, economici e di servizi o di attività connesse;
d) progetta e realizza opere pubbliche e infrastrutture anche previo esercizio del potere di esproprio;
e) promuove e gestisce servizi alle imprese per i quali può fissare contributi e canoni a copertura dei costi sostenuti;
f) esercita funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei progetti e dei programmi autorizzati;
g) è titolare del diritto di usare gratuitamente i fondi, gli edifici, le installazioni e i macchinari di proprietà dello Stato situati entro l'area del proprio comprensorio;
h) può espropriare aree e immobili che risultino inutilizzati, secondo i regolamenti adottati;
i)   ( ABROGATA )
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 e anche al di fuori del proprio territorio l'EZIT:
a) promuove e partecipa allo sviluppo produttivo e infrastrutturale dell'area di riferimento;
b) promuove, progetta e realizza, concordemente agli indirizzi delle autorità comunitarie, nazionali o regionali, zone industriali anche all'estero.
3. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 1 e 2, l'EZIT opera direttamente, anche mediante la costituzione di società di capitali, ovvero collaborando con altri soggetti pubblici e privati mediante accordi, convenzioni, costituzione o partecipazione a società di capitali e partecipazione a enti di carattere transnazionale.
3 bis. L'EZIT riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'EZIT medesimo. A tal fine EZIT disciplina i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nell'agglomerato industriale di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti dal medesimo realizzati.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 5, L. R. 3/2015
2Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 84, comma 1, L. R. 3/2015
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 84, comma 2, L. R. 3/2015
4Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 84, comma 6, L. R. 3/2015
5Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
6Comma 3 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 39, L. R. 34/2015
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 41, L. R. 34/2015
9Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 42, L. R. 34/2015
10Integrata la disciplina della lettera g) del comma 1 da art. 2, comma 42, L. R. 34/2015
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 42, L. R. 34/2015