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Indice:
L.R. n. 25/2002
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 9 bis
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Leggi regionali
Legge regionale
1 ottobre 2002
, n.
25
Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/10/2002, N. 017.
Data di entrata in vigore:
07/10/2002
Allegati:
Allegato
Materia:
120.12
-
Enti regionali o a partecipazione regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 5
(Revisore legale)
(1)
1.
Il Revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'
articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della
direttiva 2006/43/CE
, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), e dell'articolo 1
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
, recante attuazione della
direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2.
Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3.
Il Revisore legale trasmette alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale attività produttive:
a)
periodicamente copia delle relazioni sull'andamento della gestione;
b)
una volta all'anno una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.
4.
Al Revisore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del
codice civile
.
5.
Il Revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.
Note:
1
Articolo sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 3/2015
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative